termini di quattro e sei mesi per situazione patrimoniale di fusione e bilancio d'esercizio


 

Cons. Not. Milano 24.07.2001, principi uniformi in tema di società

 

Nell'ambito della procedura di fusione il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 2501-ter, c.c., quale limite massimo per l'utilizzo del bilancio di esercizio in luogo della situazione patrimoniale infraannuale, così come il termine di quattro mesi previsto per quest'ultima, sono rispettati se, entro la loro scadenza, ha luogo il deposito del progetto nella sede delle società, così come dispone la legge.

 

Gli amministratori, qualora tale deposito preceda quello presso il Registro delle Imprese disposto dall'articolo 2501-bis, c.c., devono procedere a tale adempimento senza indugio.

 

Motivazioni

 

La possibilità che la situazione di fusione venga sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio è espressamente consentita dal terzo comma dell'articolo 2501-ter c.c., che ne dispone l'idoneità purché l'esercizio stesso non sia stato chiuso oltre sei mesi prima del deposito in società del progetto.

 

La massima, nel replicare, apparentemente, l'indicazione legislativa, intende in realtà fornire un contributo a riguardo dell'ordine con il quale possono essere compiuti gli adempimenti di cui agli articoli 2501-bis e 2501-sexies c.c., specie in relazione al rispetto del termine di cui al predetto articolo 2501-ter c.c., ai fini dell'utilizzo del bilancio di esercizio (e lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per il termine di quattro mesi previsto per la situazione patrimoniale di fusione).

 

Il legislatore non prevede che il deposito presso il Registro delle Imprese preceda quello in società.

 

La giurisprudenza onoraria milanese, nel primo intervento immediatamente successivo al D.Lgs. 16.01.1991 n. 22, forniva alcuni elementi sui limiti temporali del procedimento, fra l'altro affermando che "la successione degli articoli ... fa supporre che il secondo dei depositi (quello presso la sede) debba avvenire contemporaneamente o dopo il primo" (quello presso il Registro Imprese), nella prospettiva di evitare la fruizione di un periodo ad libitum.

 

La corretta preoccupazione dei giudici milanesi deve tuttavia trovare soddisfazione nel rispetto delle indicazioni legislative, che senza dubbio affermano, per l'utilizzo del bilancio di esercizio, la sufficienza del solo deposito, nel termine previsto, presso la sede sociale.

 

Il terzo comma dell'articolo 2501-ter c.c. appare effettivamente coerente con il normale iter di formazione del progetto: esso nasce infatti nell'ambito dell'organizzazione interna delle società partecipanti, in esito a determinazione dell'organo amministrativo, che assume le forme della deliberazione consiliare nei casi in cui l'amministrazione è rimessa ad organo collegiale.

 

Da questa determinazione deriva, contestualmente alla sottoscrizione del progetto ed avendo gli amministratori cura di provvedere all'approntamento di tutti gli altri documenti previsti all'articolo 2501-sexies c.c., il concretarsi della situazione prevista da tale norma, cui – logicamente e nel minor termine necessario – deve seguire, anche per gli effetti di cui all'articolo 2503 c.c., il deposito presso il Registro Imprese.